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Fondazione Lavoro
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Con Delega FR00145FL della FONDAZIONE Consulenti per il LAVORO
(Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007) |
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Quello della ricerca e selezione di personale qualificato continua a rimanere uno dei problemi più stringenti delle aziende italiane.
Le ragioni di tali difficoltà sono da ricercare nella delicatezza e strategicità che riveste in ogni compagine aziendale l’inserimento di una nuova risorsa.
Il percorso di inserimento, dunque, non può che essere affidato a soggetti che conoscono approfonditamente i risvolti giuridici, economici e sociali della gestione delle risorse umane e dell’organizzazione d’impresa.
Sono questi i motivi che spingono numerose ed importanti aziende ad utilizzare i nostri servizi per reperire, approfittando della capillarità sul territorio, in maniera veloce ed efficace i profili migliori, abbattendo in maniera considerevole i tempi ed i costi del recruiting attraverso una vasta gamma de servizi personalizzabili.
Le fasi di lavoro
Le fasi di lavoro della ricerca e selezione di personale si concretizzano in n. 3 Azioni consequenziali che a loro volta si suddividono in n. 13 fasi operative:
1. Analisi
2. Ricerca
3. Selezione
Analisi
1.1 Analisi organizzativa Cliente
1.2
Analisi delle competenze tecniche e relazionali del candidato ideale
Ricerca
2.1 Ideazione e composizione dell ’ eventuale annuncio/inserzione da pubblicare sui media
2.2 Invio annuncio a specifiche mailing list
2.3 Ricerca dei CV compatibili
Selezione
3.1 Raccolta, archiviazione e gestione dei CV
3.2 Screening e preselezione dei CV pervenuti
3.3 Eventuale analisi e verifica delle referenze dei candidati
3.4 Somministrazione, Scoring e interpretazione di test attitudinale e questionario
3.5 Definizione dei candidati idonei della preselezione
3.6 Colloqui / interviste dei candidati idonei della preselezione
3.7 Assessment Center e Colloquio Finale
3.8 Definizione della rosa dei candidati idonei e presentazione degli stessi al cliente.
Per ogni candidato viene consegnata al Cliente una scheda di valutazione.
Cos’è un Tirocinio
Il Tirocinio Formativo e di Orientamento è un’esperienza effettiva presso un’Azienda, un Ente Pubblico o uno Studio Professionale, avente lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che abbiano già assolto all’obbligo scolastico, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
In nessun caso il TFO può essere assimilato ad un rapporto di lavoro.
Il Tirocinio è uno strumento di formazione realizzato presso un’Azienda, volto a favorire una conoscenza diretta da parte di determinati soggetti, soprattutto giovani, del mondo del lavoro e delle dinamiche che regolano il mercato di riferimento.
Con la riforma Biagi i Consulenti del Lavoro possono progettare iniziative di Tirocini Formativi con finalità occupazionale; una vera opportunità per gestire un ulteriore passaggio della transizione dal mondo della formazione al mondo del lavoro.
Con questa attività, i Consulenti del Lavoro rispondono alle esigenze ed alle richieste sia delle aziende, che dei lavoratori, svolgendo una funzione socialmente rilevante.
Durata massima in relazione a chi può essere avviato ad un Tirocinio
In base alla legge n.196 del 1997, la durata massima è così determinata:
- per gli studenti che frequentano la scuola secondaria: massimo 4 mesi;
- per i lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, per gli studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea: massimo 6 mesi;
- per gli studenti universitari o laureati da non più di diciotto mesi, per gli studenti che frequentano dottorati di ricerca o scuole di specializzazione anche nei diciotto mesi successivi il termine degli studi, per le persone svantaggiate: massimo 12 mesi;
- per i diversamente abili: massimo 24 mesi.
Non esiste un limite di età, o un numero massimo di mesi di stage che una persona possa svolgere in tutta la sua vita lavorativa.
Numero massimo di stagisti per azienda
Il decreto ministeriale n. 142 del 1998 regolamenta la materia dei “tirocini formativi e di orientamento”, definisce il numero massimo di stagisti che ogni azienda può ospitare in base al numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato (esclusi quelli a tempo determinato, i cocopro, i collaboratori etc):
- fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un solo tirocinante;
- fra i 6 e 19 dipendenti, possono ospitare fino a due tirocinanti contemporaneamente;
- oltre i 19 dipendenti, gli stagisti non possono essere contemporaneamente più del 10% degli assunti.
Procedure per l’attivazione di un TFO
I Tirocini sono attivati in base ad un’apposita Convenzione stipulata tra l’Ente promotore e l’Azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico Progetto Formativo e di Orientamento.
Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
All’interno della Convenzione, oltre all’indicazione della sede e dell’orario di svolgimento del TFO, devono trovare esplicita menzione i soggetti che dovranno garantire la formazione al tirocinante.
Documenti necessari per l’attivazione di un Tirocinio, sono:
- convenzione firmata e timbrata in originale in 3 copie rispettivamente dai legali rappresentanti del soggetto promotore e dell’azienda ospitante;
- progetto formativo e di orientamento, firmato anche dal tirocinante, contenente informazioni relative a:
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- nominativo dei tutor rispettivamente indicati dal soggetto promotore e dall’azienda ospitante;
- estremi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità civile;
- periodo di svolgimento del tirocinio, sede ed orario.
Obblighi del soggetto ospitante
Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e di conseguenza il datore di lavoro ospitante non è tenuto a corrispondere alcun compenso al tirocinante come pure è escluso l’onere degli obblighi contributivi.
Resta inteso che il soggetto ospitante può, a sua completa discrezione, riconoscere allo stesso una borsa di studio ovvero dei rimborsi spese che saranno soggetti alle norme fiscali.
Obblighi del Tirocinante
Il Tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, al rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene alle informazioni o conoscenze sui processi aziendali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio. Pur non essendo un lavoratore subordinato il tirocinante è tenuto a seguire e rispettare le direttive, gli orari e la disciplina aziendale limitatamente al livello necessario al corretto svolgimento del tirocinio.
Lo sportello Tirocini della Fondazione Lavoro
Lo Sportello Tirocini è uno sportello virtuale creato nell’area riservata sul sito www.fondazionelavoro.it che consentirà di attivare i Tirocini con pochi semplici passaggi per via telematica.
Il processo, infatti, improntato all’efficienza, alla rapidità, all’economicità, è regolato da procedure informatiche standard che garantiscono tutte le parti che intervengono nel rapporto.
Vantaggi
I Tirocini attivati attraverso i Consulenti del Lavoro delegati della Fondazione Lavoro, hanno le seguenti caratteristiche:
a) semplici – attivare un Tirocinio è semplice ed immediato attraverso una procedura online guidata;
b) rapidi – tutto il processo si svolge con immediatezza e senza spostarsi dal proprio luogo di lavoro fisico;
c) garantiti – la valutazione del progetto di Tirocinio, garantita dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del Lavoro, mette al riparo da qualsiasi problematica connessa all’attivazione dei Tirocini
I Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua sono organismi di natura associativa promossi dalle Parti Sociali attraverso specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori).
Alcuni Fondi riconoscono la Fondazione Lavoro come organismo accreditato per l’erogazione della formazione ai dipendenti delle imprese aderenti, la quale potrà (attraverso i suoi Delegati) realizzare le attività formative, programmandole sulla base delle esigenze segnalate dalle imprese clienti dei Consulenti del Lavoro.
Attraverso la Fondazione, dunque, anche le aziende medio-piccole potranno soddisfare le esigenze di formazione dei propri dipendenti.
È stata siglata un’importante convenzione tra la FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO e FEDERTERZIARIO, associazione datoriale che ha costituito, insieme all’organizzazione sindacale UGL, il fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua denominato FONDITALIA.
Con l’istituzione dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua si realizza quanto previsto dalla legge 388/2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cd. “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti.
Come già noto, per aderire ai fondi interprofessionali, ed in questo caso al Fondo FONDITALIA, le imprese interessate devono indicare la loro adesione - in una delle righe disponibili dei quadri B e C- nel DM 10/2, riportando - nella prima colonna del quadro B – la dicitura “adesione fondo” e nella seconda colonna il codice “FEMI”, indicando conseguentemente il numero di lavoratori interessati all’obbligo contributivo. L’adesione va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende tacitamente prorogata ed è valida dal mese stesso in cui viene effettuata.
E’ bene specificare che ogni impresa può aderire ad un solo fondo interprofessionale, perciò nel caso in cui l’impresa al momento fosse iscritta ad un fondo diverso da FONDITALIA, è necessario, sempre sul DM 10/2, segnalare la revoca al fondo precedente, scrivendo REVO nel quadro B. Nel caso in cui il fondo precedente sia Fondir, Fondirigenti o Fondo Dirigenti PMI, bisogna scrivere REDI nella colonna Codice. Contestualmente, nella riga sottostante a quella in cui è stato inserito il codice di revoca, sempre nella colonna CODICE, l’azienda dovrà scrivere FEMI inserendo sempre il numero di dipendenti. L’adesione si intende perfezionata con la ricezione da parte di FONDITALIA dei dati INPS indicanti l’adesione al Fondo.
Peraltro, recenti disposizioni di legge, consentono la portabilità vale a dire la possibilità di trasferire sul proprio conto formativo presso FONDITALIA quanto versato al Fondo interprofessionale di provenienza. Possono usufruire di tale opportunità le imprese aderenti ad altro fondo interprofessionale con più di 49 dipendenti e per le quali il 70% dell’importo versato al Fondo di provenienza sia, da gennaio 2009, superiore a 3.000 euro. Le imprese interessate a tale opportunità possono trasferire dal fondo di provenienza a FONDITALIA la propria disponibilità entro 90 giorni e sarà destinata per l’intero importo trasferito alla formazione.
Ma come funziona esattamente il FONDO?
FONDITALIA ha ideato il Conto Aziende che consente ad un’associazione, ente o ad un soggetto privato definito “Facilitatore e/o Proponente” di utilizzare le risorse formative di tutte le aziende che lo stesso contribuisce a far aderire al Fondo. Le risorse delle imprese aderenti a FONDITALIA non potranno essere utilizzate in alcun modo dalle stesse fino a quando queste non indicano, mediante delega, un soggetto Proponente oppure venga dichiarato che intendono gestire un conto formativo monoaziendale in proprio.
Tutte le adesioni riconducibili all’attività della Fondazione del Lavoro attraverso i suoi Delegati confluiranno nel Conto Aziende CDL Delegati della Fondazione Consulenti del Lavoro, creato da FEDERTERZIARIO presso FONDITALIA., con conseguente ed effettivo trasferimento delle risorse da INPS al Fondo.
A questo punto la Fondazione, e quindi i Delegati, potranno realizzare le attività formative utilizzando le risorse economiche pertinenti al proprio “Conto Aziende”, nella misura del 70% del gettito dello O,30% versato all’INPS , al netto delle risorse già impegnate nei progetti formativi precedentemente finanziati. Le risorse vengono messe a disposizione sul Conto Aziende man mano che vengono versate all’INPS, senza valutazione e/o graduatorie di merito.
FONDITALIA finanzia i piani formativi aziendali, nazionali, territoriali e settoriali attraverso azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti (che siano a tempo indeterminato, a tempo determinato ma non solo, anche dei collaboratori a progetto, degli apprendisti e dei lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione e riduzione temporanea di attività), attività di sostegno per la realizzazione di piani formativi, valutazione dei fabbisogni aziendali, monitoraggio delle attività realizzate ed infine interventi per la qualificazione e riqualificazione di figure a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
Le attività formative della Fondazione, nel rispetto della regolamentazione del Fondo, saranno quindi programmate e realizzate nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, sulla base delle esigenze segnalate dai Delegati stessi.
Le aeree tematiche sulle quali FONDITALIA intende orientare i propri finanziamenti sono svariate e vanno dalla prevenzione e sicurezza e salute sui posti di lavoro alla innovazione delle tecniche e metodologia di organizzazione aziendale, dall’ implementazione dei servizi nel settore socio-sanitario allo sviluppo della filiera agro-alimentare, dalla gestione delle risorse umane in un’ottica di pari opportunità di genere e provenienza alla innovazione delle tecniche di gestione dei cicli produttivi e mercati innovativi, dal rafforzamento delle competenze/qualifiche per potere operare nei mercati transnazionali al trasferimento di nuove tecnologie di prodotto e alla gestione dei processi indotti dalle nuove tecnologie.
Ha l’obiettivo di aiutare il lavoratore a comprendere quale sarà la pensione che potrà ottenere dal sistema pubblico in funzione delle nuove riforme.
I Consulenti del Lavoro aderenti alla Fondazione Lavoro, infatti, sono in grado di effettuare un’analisi della situazione previdenziale dei lavoratori, stimando il valore della pensione offerta dal sistema pubblico ed eventualmente calcolare la necessità di prevedere il versamento di contributi ad una forma di previdenza complementare o integrativa.
Nell’analisi previdenziale dei clienti sarà tenuta in considerazione la storia contributiva dei soggetti, analizzando il valore dei contributi versati (compresi accrediti figurativi e riscatti), ad una delle casse previdenziali pubbliche o private del nostro Paese.
L’elaborazione dei dati immessi, in sostanza, permetterà di determinare, dopo aver scelto una delle possibili strade (totalizzazione, ricongiunzione, pensione supplementare, ecc.) quale sarà il tasso di sostituzione del trattamento pensionistico pubblico rispetto al reddito da lavoro e la data presunta di pensionamento.
Supporto alle persone che intendono portare cambiamenti al proprio percorso professionale aiutandole ad identificare nuove opportunità lavorative
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